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2 Ottobre 2025

A.P.E. – Anzianità Professionale Edile

Adesione della Cassa CEDAM al F.U.N.A.P.E. | Accordo Nazionale del 10 febbraio 2016

La Cassa Edile Artigiana e della Piccola e Media Impresa delle Marche (C.ED.A.M.) ha aderito al F.U.N.A.P.E. (Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile), in attuazione dell’Accordo Nazionale sottoscritto il 10 febbraio 2016 e formalizzato in data 3 marzo 2016.

Con l’adesione al nuovo Fondo, anche la C.ED.A.M. entra a far parte del sistema nazionale condiviso da tutte le Parti Sociali dell’edilizia – Artigianato, Industria e Cooperazione – usufruendo dei servizi centralizzati del F.U.N.A.P.E. In attesa della pubblicazione del Regolamento definitivo, resta confermata l’erogazione regolare della prestazione A.P.E. ai lavoratori iscritti: come di consueto, l’assegno sarà versato nel mese di maggio, senza variazioni nei diritti acquisiti né negli importi spettanti.

Come funziona l’A.P.E. per i lavoratori iscritti a CEDAM

La prestazione A.P.E. (Anzianità Professionale Edile) viene riconosciuta ai lavoratori che, nel biennio precedente, abbiano maturato almeno 2.100 ore lavorate nel settore edile.

L’importo spettante viene calcolato moltiplicando un coefficiente, definito in base alla qualifica e all’anzianità del lavoratore, per il numero di ore utili registrate nell’ultimo anno edile, secondo i criteri stabiliti dagli accordi nazionali (A.P.E. Ordinaria).

I lavoratori nuovi iscritti alla C.ED.A.M. devono presentare l’attestato delle ore lavorate, rilasciato dalla Cassa Edile presso cui hanno prestato servizio in precedenza.

A partire dal 1° ottobre 2000, sulla somma erogata viene applicata una ritenuta di acconto del 14,20%.

Come previsto dalla normativa vigente, la Cassa invierà annualmente al lavoratore la Certificazione Unica (CUD), utile per la dichiarazione dei redditi.

L’adesione al F.U.N.A.P.E. non comporta cambiamenti operativi per le imprese iscritte: le aliquote contributive restano invariate nei totali provinciali, pur subendo un riassetto interno. La Tabella delle Percentuali Contributive, aggiornata al 1° marzo 2016, è disponibile nell’apposita sezione del sito.

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