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A seguito del nuovo Accordo delle Parti Sociali del 22 Luglio 2025
Rimborso Malattia – Infortunio
Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 27) e 28) del CCNL, le ditte iscritte alla Cedam e regolari con i versamenti mensili, potranno effettuare il conguaglio degli importi di malattia/infortunio nello stesso mese in cui si verifica l’evento, così come previsto dall’accordo delle PP.SS. del 10 maggio 2023. Per farlo dovranno fornire alla Cedam la documentazione necessaria ovvero il certificato medico e la busta paga del lavoratore; per le imprese non in regola con i versamenti nel mese in cui si verifica l’evento, una volta regolarizzata la posizione potranno richiedere il conguaglio comunque entro e non oltre i 3 mesi dall’evento.
Sostegno alla Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e Visite Mediche
Il requisito minimo per le imprese, valido per l’accesso a tutte le prestazioni CEDAM è avere un cantiere attivo nella Regione Marche ed essere in regola con i pagamenti alla Cassa Edile.
Alle imprese iscritte alla Cedam ed in regola con i versamenti mensili della contribuzione verranno riconosciuti:
Entrambi i rimborsi sono stabiliti nella misura pari al 50% del costo sostenuto e per l’acquisto dei Dpi o per l’effettuazione delle visite mediche sanitarie; tale contributo sarà pari per un importo massimo di € 150,00 lordi per prestazione per anno edile per impresa. Fatto salvo le modifiche che verranno apportate da quanto previsto dall’ “Allegato E” CCNL 20 maggio 2025 (Sorveglianza sanitaria). La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre; la documentazione da allegare è indicata nel relativo modulo di richiesta.
ALLEGATO 5: DOMANDA PER CONTRIBUTO PREVENZIONE E VISITE MEDICHE
Mutualizzazione Prevedi (contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese):
Nel caso in cui il lavoratore dovesse aderire alla contribuzione aggiuntiva (1%), a tutte le imprese iscritte, regolari con i versamenti contributivi mensili e con un’anzianità di iscrizione di almeno tre anni, la Cedam verserà a Prevedi gli importi relativi all’1% a carico impresa la quale compenserà l’importo nello stesso mese di riferimento.
Ai lavoratori assenti per malattia fino a 6 giorni, verrà riconosciuto un contributo di € 40,00 lordi per ognuno dei primi tre giorni di assenza. Il contributo è erogato dall’impresa al dipendente che ha almeno 600 ore lavorate e versate alla CEDAM nei nove mesi precedenti l’evento; l’impresa entro sei mesi richiederà alla CEDAM il rimborso di quanto erogato, allegando il certificato medico e la busta paga relativa al mese di erogazione.
ALLEGATO 6: DOMANDA PER CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA
In occasione della nascita o dell'adozione di un figlio al lavoratore sarà riconosciuto un giorno di permesso retribuito presentando idonea documentazione all'impresa. L'impresa potrà richiedere alla Cedam, entro 90 giorni dall'evento, il rimborso del suddetto permesso retribuito, allegando il LUL del mese di riferimento e la documentazione presentata dal lavoratore.
ALLEGATO 6: DOMANDA PER CONTRIBUTO CONGEDO FAMILIARE
Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al lordo delle trattenute di legge ove previste.
